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Lunedì, 6 Marzo 2017
Mia madre con atto del 2012 ha acquistato un'abitazione e relativa pertinenza usufruendo dell'agevolazione "prima casa". Purtroppo è deceduta nel 2016, senza testamento e lasciandomi unica erede. In sede di denuncia di successione io non ho usufruito delle agevolazioni "prima casa". Ora intendendo rivendere detta unità chiedo se la vendita provochi la decadenza delle agevolazioni già chieste da mia madre a causa della rivendita prima del quinquennio, anche perché io non ho intenzione di riacquistare entro un anno come dispone la legge.
Si ricorda che il comma 4, nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986, in materia di agevolazioni prima casa, dispone, tra l'altro, che in caso "di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici" prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte".
Dispone inoltre che "le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
Per rispondere al quesito occorre premettere che sono intrasmissibili per via successoria una serie di rapporti a spiccata personalizzazione come ad esempio a titolo meramente indicativo, il diritto agli alimenti, la rendita vitalizia, i diritti reali di godimento quali l'uso, l'abitazione, i rapporti contrattuali "intuitu personae", quali possono essere il mandato o la prestazione d'opera intellettuale o il rapporto di lavoro. Del pari, se la legge non dispone altrimenti, sono inoltre intrasmissibili anche i rapporti di diritto pubblico e le relative situazioni giuridiche soggettive, positive o negative che siano, a prescindere dal contenuto patrimoniale che può caratterizzarli.
Tanto premesso, è sicuramente riconducibile alla sfera del diritto pubblico (ha natura fiscale) ed è dunque intrasmissibile agli eredi anche il richiamato impegno a "non alienare l'immobile agevolato nei cinque anni dall'acquisto". Peraltro, l'ineluttabilità del decesso priva di rilevanza l'interesse sotteso all'impegno stesso, vale a dire la necessità di escludere qualsiasi intento speculativo nel godimento delle agevolazioni.
Quanto detto vale per il caso in cui, come nelle fattispecie, il decesso dell'originario fruitore avvenga nel quinquennio dell'acquisto e prima di qualsiasi alienazione ovvero per il caso in cui, alienato l'immobile nel quinquennio, il decesso avvenga nel corso dell'anno successivo.
Documenti
Le agevolazioni della "prima casa" in caso di decesso